IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato», in particolare l'art. 1, secondo comma; Visto l'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regio decreto-legge 11 luglio 1941, n. 1161, recante «Norme relative al segreto militare»; Visti il Trattato del Nord Atlantico (NATO) ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465, e i seguenti atti: Accordo tra gli Stati membri per la tutela della sicurezza delle informazioni, approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data 21 giugno 1996; Documento C-M(2002)49 «La sicurezza in seno all'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico», approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data 26 marzo 2002; Visti il Trattato di Bruxelles modificato istitutivo dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO), ratificato con legge 16 marzo 1955, n. 239 e l'art. 3 dell'Accordo di sicurezza dell'UEO, fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995 e ratificato con legge 16 giugno 1997, n. 190; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 1999, recante «Criteri per il rilascio delle certificazioni di sicurezza ai fini della tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2002, recante «Schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione, ai fini della tutela delle informazioni classificate, concernenti la sicurezza interna ed esterna dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2002, recante «Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE classificate di attuazione della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 19 marzo 2001», pubblicato nel supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2003, recante «Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE classificate, di attuazione della Decisione della Commissione delle Comunita' europee del 29 novembre 2001», pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2003; Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto: n. 5/21.6-Ris. del 23 novembre 1979; n. 5/21.6-Ris. del 5 gennaio 1980; Viste le direttive: PCM-ANS 1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Volume I - Sistema di Sicurezza - Edizione 1987; PCM-ANS 1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Volume III - Sicurezza Industriale - Edizione 1993; PCM-ANS 1/R/A - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Direttiva per la protezione delle informazioni coperte dal segreto di Stato trattate in sistemi di elaborazione automatica e/o elettronica dei dati (EAD) - Edizione 1993; PCM-ANS 1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Volume II - Sicurezza delle comunicazioni ed organizzazione e procedure del servizio cifra - Edizione 1994; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2005, recante «Disposizioni in materia di rilascio dei nulla osta di sicurezza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2005; Ravvisata l'esigenza di disporre di un testo unitario delle principali disposizioni che disciplinano la protezione e la tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati; Decreta: «NORME UNIFICATE PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE» Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che, per fini istituzionali o contrattuali, hanno necessita' di trattare informazioni, documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato, sia nazionali che originati nel quadro del Trattato del Nord Atlantico, dell'Unione dell'Europa occidentale, dell'Unione europea e di qualunque altro accordo internazionale stipulato dallo Stato.