IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  24 ottobre  1977,  n. 801, recante «Istituzione e
ordinamento  dei  servizi  per  le  informazioni  e  la  sicurezza  e
disciplina  del  segreto  di Stato», in particolare l'art. 1, secondo
comma;
  Visto l'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  il  regio  decreto-legge  11 luglio  1941,  n. 1161, recante
«Norme relative al segreto militare»;
  Visti  il  Trattato  del Nord Atlantico (NATO) ratificato con legge
1° agosto 1949, n. 465, e i seguenti atti:
    Accordo  tra gli Stati membri per la tutela della sicurezza delle
informazioni,  approvato  dal  Consiglio  del  Nord Atlantico in data
21 giugno 1996;
    Documento  C-M(2002)49  «La  sicurezza in seno all'Organizzazione
del  Trattato  del  Nord Atlantico», approvato dal Consiglio del Nord
Atlantico in data 26 marzo 2002;
  Visti  il  Trattato  di Bruxelles modificato istitutivo dell'Unione
dell'Europa occidentale (UEO), ratificato con legge 16 marzo 1955, n.
239  e l'art. 3 dell'Accordo di sicurezza dell'UEO, fatto a Bruxelles
il 28 marzo 1995 e ratificato con legge 16 giugno 1997, n. 190;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
21 settembre   1999,   recante   «Criteri   per   il  rilascio  delle
certificazioni  di sicurezza ai fini della tutela delle informazioni,
dei documenti e dei materiali classificati»;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
11 aprile  2002,  recante  «Schema  nazionale per la valutazione e la
certificazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione, ai
fini  della  tutela  delle  informazioni classificate, concernenti la
sicurezza  interna ed esterna dello Stato», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2002;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
11 aprile  2002,  recante  «Norme  di  sicurezza  per la tutela delle
informazioni  UE  classificate  di  attuazione  della  decisione  del
Consiglio  dell'Unione  europea  del  19 marzo  2001», pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  130  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 143 del
20 giugno 2002;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
11 aprile  2003,  recante  «Norme  di  sicurezza  per la tutela delle
informazioni  UE  classificate,  di  attuazione della Decisione della
Commissione delle Comunita' europee del 29 novembre 2001», pubblicato
nel  supplemento  ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del
21 luglio 2003;
  Viste  le  circolari  della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Gabinetto:
    n. 5/21.6-Ris. del 23 novembre 1979;
    n. 5/21.6-Ris. del 5 gennaio 1980;
  Viste le direttive:
    PCM-ANS  1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato
- Volume I - Sistema di Sicurezza - Edizione 1987;
    PCM-ANS  1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato
- Volume III - Sicurezza Industriale - Edizione 1993;
    PCM-ANS  1/R/A  -  Norme  unificate  per la tutela del segreto di
Stato  -  Direttiva  per la protezione delle informazioni coperte dal
segreto  di  Stato trattate in sistemi di elaborazione automatica e/o
elettronica dei dati (EAD) - Edizione 1993;
    PCM-ANS  1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato
-  Volume  II  -  Sicurezza  delle  comunicazioni ed organizzazione e
procedure del servizio cifra - Edizione 1994;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno
2005,  recante «Disposizioni in materia di rilascio dei nulla osta di
sicurezza»,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  210  del
9 settembre 2005;
  Ravvisata  l'esigenza  di  disporre  di  un  testo  unitario  delle
principali  disposizioni  che  disciplinano la protezione e la tutela
delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati;
                              Decreta:
                 «NORME UNIFICATE PER LA PROTEZIONE
            E LA TUTELA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE»

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  si applica a tutti i soggetti pubblici e
privati  che, per fini istituzionali o contrattuali, hanno necessita'
di  trattare  informazioni, documenti e materiali classificati ovvero
coperti  da  segreto di Stato, sia nazionali che originati nel quadro
del Trattato del Nord Atlantico, dell'Unione dell'Europa occidentale,
dell'Unione  europea  e  di  qualunque  altro  accordo internazionale
stipulato dallo Stato.